Medico competente, Covid e integrazione del Dvr: le indicazioni del Ministero della Salute

Sarà fondamentale nellaFase 2” dell’emergenza coronavirus il ruolo del medico competente.

Lo riconosce anche il Ministero della Salute con la Circolare del 29 aprile 2020 sulle “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”, firmata dal direttore generale Claudio D’Amario.

Nel documento, infatti, si afferma che “se il ruolo del medico competente risulta di primo piano nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro nell’ordinarietà dello svolgimento delle attività lavorative, esso si amplifica nell’attuale momento di emergenza pandemica, periodo durante il quale egli va a confermare il proprio ruolo di consulente globale del datore di lavoro”.

La Circolare, inoltre, richiama esplicitamente i recenti Protocolli sugli ambienti di lavoro – siglati da Governo, sindacati e associazioni datoriali il 14 marzo 2020 e il 24 aprile 2020 (quest’ultimo inserito nel Dpcm 26 aprile 2020) – e il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” redatto dall’Inail e approvato dal Comitato Tecnico Scientifico (Cts) istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile.

Per il Ministero della Salute è opportuno che il medico competente supporti il datore di lavoro nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione già richiamate dai sopracitati Protocolli, considerando che – ai sensi dell’articolo 25 del D.Lgs. 81/08 – ha l’obbligo di collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica di lavoratori e lavoratrici.

Ed è fondamentale – afferma la Circolare – che le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio siano il più possibile contestualizzate alle differenti tipologie di attività produttive e alle singole realtà aziendali in cui si opera. Per migliorare l’efficacia delle misure, si sottolinea l’importanza di una collaborazione attiva e integrata del medico competente con il datore di lavoro e con i Rls e RlsT.

Si richiede altresì un particolare coinvolgimento del medico competente deve essere previsto nell’attività di collaborazione all’informazione/formazione di lavoratori e lavoratrici sul rischio di contagio da SARS-CoV-2 e sulle precauzioni messe in atto dall’azienda, nonché tenendo aggiornato nel tempo il datore di lavoro, ad esempio, in riferimento a strumenti informativi e comunicativi predisposti dalle principali fonti istituzionali di riferimento, anche al fine di evitare il rischio di fake news.

Il medico competente – si precisa – è chiamato a supportare il datore di lavoro nella valutazione del rischio e a operare la sorveglianza sanitaria in un contesto peculiare quale quello del rientro al lavoro in un periodo pandemico.

Nel ricordare che l’atto finale della valutazione del rischio è il Dvr (Documento di Valutazione del Rischio), obbligo in capo al datore di lavoro, il documento specifica che “sarà necessario adottare una serie di azioni che andranno a integrare il Dvr, atte a prevenire il rischio di infezione da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro, contribuendo altresì alla prevenzione della diffusione dell’epidemia”.

Dopo aver auspicato il coinvolgimento del medico competente anche nelle misure organizzative e logistiche da mettere in atto, si fa riferimento al suo ruolo anche nel lavoro a distanza: “è opportuno che il medico competente collabori con il datore di lavoro nell’individuazione di strumenti e contenuti informativi/formativi per i lavoratori, anche nell’ottica di contribuire a evitare l’isolamento sociale, a garanzia di un complessivo benessere psico-fisico”.

Devono inoltre essere garantite le varie tipologie di visite mediche, previste dall’articolo 41 (“Sorveglianza sanitaria”) del D.Lgs. 81/2008, che vanno programmate per evitare assembramenti e svolte possibilmente in un’infermeria aziendale, oppure in un ambiente idoneo di congrua metratura, con adeguato ricambio d’aria, che consenta il rispetto dei limiti del distanziamento sociale e un’adeguata igiene delle mani. La sorveglianza sanitaria infatti – chiarisce la nota del Ministero – “non può prescindere dal contatto diretto tra lavoratore e medico competente e, pertanto, allo stato, non può realizzarsi attraverso visite mediche a distanza”. Particolare attenzione va data ai soggetti fragili, anche in relazione all’età (maggiore di 55 anni).

Tra le attività ricomprese nella sorveglianza sanitaria dovranno essere privilegiate le visite che possano rivestire carattere di urgenza e di indifferibilità quali:

  • la visita medica preventiva, anche in fase pre-assuntiva;
  • la visita medica su richiesta del lavoratore;
  • la visita medica in occasione del cambio di mansione;
  • la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi.

Per quanto concerne la visita medica in occasione del cambio della mansione (art. 41, c.1 lett. d), il medico competente valuterà l’eventuale urgenza e indifferibilità, tenendo conto sia dello stato di salute del lavoratore all’epoca dell’ultima visita effettuata, sia – sulla base della valutazione dei rischi – dell’entità e tipologia dei rischi presenti nella futura mansione. In linea generale, possono essere differibili, previa valutazione del medico stesso, in epoca successiva al 31 luglio 2020:

  • la visita medica periodica, (art. 41, c. lett. b);
  • la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, c. 1 lett. e).

Andrebbe altresì sospesa l’esecuzione di esami strumentali che possano esporre a contagio da SARS-CoV-2, quali, ad esempio, le spirometrie, gli accertamenti ex art. 41 comma 4, i controlli ex art. 15 legge 125/2001, qualora non possano essere effettuati in idonei ambienti e con idonei dispositivi di protezione.

Così come previsto dal Protocollo, il medico competente potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici, qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute di lavoratori e lavoratrici. I test sierologici, secondo le indicazioni dell’Oms, non possono però sostituire il test diagnostico molecolare su tampone: possono tuttavia fornire dati epidemiologici riguardo la circolazione virale nella popolazione, anche lavorativa.

Per quanto riguarda il rientro al lavoro, si ricorda che il lavoratore o la lavoratrice deve dare comunicazione – direttamente al datore di lavoro, oppure tramite il medico competente – della variazione del proprio stato di salute legato all’infezione da SARS-CoV-2 ,quale contatto con caso sospetto, inizio quarantena o isolamento domiciliare fiduciario, riscontro di positività al tampone.

Per quanto riguarda il reintegro di lavoratori e lavoratrici affetti da Covid-19, e per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, il medico competente effettua la visita medica prevista dall’art. 41, c. 2 lett. e-ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

Questo perché – spiega la Circolare – la letteratura scientifica evidenzia che coloro che si sono ammalati e hanno manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria.

La Circolare fornisce inoltre dati sulla presenza di sorveglianza sanitaria del medico competente nelle aziende, suddivise per settori Ateco (tabella 3), e sulla distribuzione per tipologia di rischio dei lavoratori (tabella 2).

Al 20 aprile 2020, sono 7.416 i medici competenti iscritti nell’elenco presso il Ministero della Salute previsto dal punto 4 dall’articolo 38 del Testo Unico 81/2008 e s.m.i. (tabella 1 della Circolare).

Un’ultima annotazione è dedicata a evitare lo stigma e la discriminazione nei confronti di lavoratori e lavoratrici che hanno sofferto di Covid-19 e rientrano nell’ambiente di lavoro.

Massimiliano Quirico
direttore@sicurezzaelavoro.org

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