Dopo il Protocollo generale sul contrasto al Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e quello sul lavoro in sanità del 24 marzo 2020, è stato siglato il 3 aprile 2020 a Roma il “Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19” (formato pdf).
Il documento sottolinea la necessità che ogni Pubblica Amministrazione limiti al minimo indispensabile la presenza negli uffici e adotti ogni idonea misura per la tutela della salute del proprio personale.
L’obiettivo è contenere la diffusione del contagio, mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico e, contestualmente, garantire la continuità dei servizi e i livelli retributivi dei pubblici dipendenti che li prestano.
Nell’atto si spiega che è necessario contemperare le esigenze di tutela della salute dei cittadini/utenti e cittadini/dipendenti, limitando al massimo ogni spostamento e occasioni di assembramento, con la garanzia di erogazione dei servizi ritenuti essenziali e indifferibili nell’attuale situazione di emergenza dovuta al diffondersi del nuovo coronavirus.
Così come previsto dal Dpcm 11 marzo 2020, deve essere assicurato lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente.
Le Amministrazioni devono prevedere piani di turnazione o rotazione dei dipendenti che non incidano sugli aspetti retributivi e stabilire orari di ingresso e uscita scaglionati dei dipendenti e dell’eventuale utenza, in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni, l’accesso alle quali deve essere contingentato.
Laddove la capacità organizzativa delle Amministrazioni e la natura della prestazione da erogare lo permetta, anche le attività e i servizi indifferibili sono il più possibile uniformemente resi da remoto, in modalità di lavoro agile oppure attraverso servizi informatici o telefonici e, se non possibile, l’erogazione di servizi al pubblico sia svolta con appuntamenti cadenzati in sede, prevedendo che il personale, per adempiere alle proprie attività lavorative, sia dotato di adeguati Dpi (dispositivi di protezione individuale) previsti dalla normativa e secondo le disposizioni delle competenti autorità, in relazione alla specificità dei comparti e delle attività stesse.
Nell’ambito dell’autonomia organizzativa degli enti, devono anche essere implementate azioni di sicurezza, anche di misura analoga a quelle riportate dal Protocollo del 14 marzo 2020 citato all’inizio di questo articolo.
Il Protocollo del 3 aprile 2020 fornisce inoltre precisazioni sull’utilizzo di ferie, congedi e permessi ex Legge 104/1992.
Infine, si stabilisce che – oltre ad assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di attesa dell’utenza – se si riscontra un caso di positività al Covid-19 di un dipendente o di eventuale cittadino/utente che ha avuto recente accesso agli spazi di un’Amministrazione, si deve provvedere alla chiusura della stessa Amministrazione per almeno 24 ore, ai fini dello svolgimento delle operazioni di pulizia e sanificazione dei locali interessati secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione e all’adozione di tutte le misure prescritte in caso di esposizione al contagio.
Loredana Polito
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