Lavoro agile, le istruzioni operative dell’Inail

Pubblicata il 2 novembre 2017 la Circolare n°. 48/2017 dell’Inail sul tema dello smart working, il cosiddetto “lavoro agile”, previsto dalla Legge n. 81/2017 – “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, in vigore dal 14 giugno 2017, per promuovere il lavoro agile come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo tra le parti, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

La Circolare dell’Inail, firmata dal direttore generale Giuseppe Lucibello, indica il quadro normativo entro cui operare e fornisce istruzioni operative sugli obblighi assicurativi e sulle classificazioni tariffarie, oltre che su retribuzione imponibile, tutela assicurativa e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici “agili”.

Il documento sottolinea che lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non fa venir meno il possesso dei requisiti oggettivi (lavorazioni rischiose) e soggettivi (caratteristiche delle persone assicurate) previsti ai fini della ricorrenza dell’obbligo assicurativo. E ricorda che, sia per le attività svolte in azienda che per quelle svolte al di fuori, gli strumenti tecnologici sono sempre forniti dal datore di lavoro, che è tenuto a garantirne anche il buon funzionamento e che, quindi, a parità di rischio deve necessariamente corrispondere un’identica classificazione ai fini tariffari, in attuazione del principio per cui il trattamento normativo e retributivo dei lavoratori “agili” rispetto ai loro colleghi operanti in azienda deve essere il medesimo, compresa l’adozione delle norme su salute e sicurezza sul lavoro.

Eliana Puccio