“Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.
Partendo dal primo comma dell’articolo 20 del Decreto legislativo 81/2008, il professor Paolo Pascucci, presidente dell’Osservatorio Olympus costituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, ha introdotto il 26 giugno 2026 la tavola rotonda “La salute e sicurezza sul lavoro tra etica e diritto, oltre la norma”, nella giornata conclusiva del quinto Festival internazionale della salute e sicurezza sul lavoro, a cui collabora Sicurezza e Lavoro.
Pascucci ha quindi illustrato l’evoluzione del diritto della sicurezza sul lavoro, a cominciare dal primo Codice Civile unitario, il “Codice Pisanelli”, promulgato nel 1865 sotto il Governo del generale La Marmora, che prevedeva, in caso di infortunio, l’onere di provare la colpa o il dolo del datore di lavoro in capo al lavoratore. Una “probatio diabolica” – ha detto Pascucci.
Successivamente – ha proseguito – il Codice Civile del 1942, all’articolo 2087, pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di sicurezza, un obbligo di natura contrattuale, che ribalta la prospettiva e l’onere della prova, sancendo il principio che il datore è il garante degli ambienti di lavoro salubri e sicuri.
Il lavoratore ha però l’obbligo di cooperare alla sicurezza – ha precisato – e, con i Decreti presidenziali n°.547 del 1955 e n°. 303 del 1956, vengono individuati obblighi autonomi del lavoratore in tema di sicurezza.

Con lo Statuto dei Lavoratori del 1970 – ha spiegato – vengono poi introdotti il principio della prevenzione e la necessità della partecipazione (articolo 9) e, infine, con la Direttiva quadro europea n°. 391 del 12 giugno 1989, all’articolo 13, viene sancito l’obbligo del “prendersi cura” (“ragionevolmente”, secondo la normativa europea), recepito poi nelle discipline attuative degli Stati membri. Un obbligo autonomo, presidiato penalmente – ha puntualizzato.
C’è però incertezza nella ripartizione delle responsabilità – ha sostenuto Pascucci – soprattutto ora che stanno saltando i paradigmi di come si rende la prestazione e si organizza il lavoro.
Esistono sempre i luoghi di lavoro – ha affermato – ma sono diventati evanescenti, non facilmente fotografabili, con conseguenti difficoltà nel valutare i rischi nei luoghi di lavoro che non sono nella disponibilità del datore di lavoro, e i tempi di lavoro, che si stanno destrutturando sempre di più. Anche perché gli strumenti digitali cambiano il modo di rendere la prestazione, di esigerla e di vigilare.
Se saltano i tempi e i luoghi, saltano i paradigmi classici su cui abbiamo sempre ragionato – ha precisato.
Occorre quindi avere una dimensione della complessità e interpretare dinamicamente il diritto. Le norme servono, ma non bastano, ma senza le norme non si va da nessuna parte – ha concluso il professor Pascucci.
Massimiliano Quirico
direttore Sicurezza e Lavoro
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